LEGGE 23 aprile 1981, n. 155
Al comma 8 dell'articolo 8 le deroghe previste per dipendenti
dei partiti politici e dei sindacati.
Art. 8.
(Contributi figurativi)
Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il
valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi
riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle
disposizioni in vigore e' determinato sulla media delle retribuzioni
settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui
si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della
pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della
pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni
settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in
base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di
contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione
salariale.
Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni
effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi
riconosciuti figurativamente e' determinato con riferimento all'anno
solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite
retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori
all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore
retributivo da attribuire e' determinato con riferimento alla
retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio
l'assicurazione.
Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia
richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della
retribuzione, la media retributiva dell'anno solare e' determinata
escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta.
In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta e'
integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo
riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi
dei precedenti commi. ((5))
I periodi di sospensione, per i quali e' ammessa l'integrazione
salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del
diritto alla pensione per l'invalidita' la vecchiaia ed i superstiti
e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il
contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui
e' riferita l'integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa
relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per
i quali e' ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico
della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
Il datore di lavoro e' tenuto a fornire i dati necessari per il
calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo
criteri e modalita' stabiliti dal consiglio di amministrazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione
dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo
della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di
contribuzione figurativa e' pari a sei giornate. La retribuzione da
calcolare per ciascuna giornata e' quella determinata ai sensi
dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi
riconosciuti figurativamente.
[deroghe comma 1]
In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo
ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le
retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono
commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica
professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento
in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla
dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica.
Per i lavoratori collocati in aspettativa da partiti politici o da
organizzazioni sindacali, che non abbiano regolato mediante
specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico
del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le
retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per
gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.
Restano ferme in materia le disposizioni dell'articolo 1 della
legge 15 febbraio 1974 n. 36, e della legge 10 marzo 1955, n. 96, e
successive modificazioni e integrazioni.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per
il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti
previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata
in vigore della presente legge.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni
dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 ha disposto che "il quarto comma
dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, deve essere
interpretato nel senso che i periodi di sospensione e di lavoro ad
orario ridotto successivi ai 6 settembre 1972, ammessi ad
integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio ai fini del
diritto e della misura delle pensioni e dei supplementi di pensione
da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti con decorrenza successiva
all'entrata in vigore della stessa legge 23 aprile 1981, n. 155,
nonche' ai fini dei trasferimenti contributivi di cui all'ultimo
comma del predetto articolo 8. Per detti periodi il contributo
figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferita
l'integrazione salariale, dedotta quella corrisposta dal datore di
lavoro per gli stessi periodi".
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