domenica 21 settembre 2014

CONTRIBUTI FIGURATIVI: AI SINDACALISTI E DIPENDENTI DEI PARTITI POLITICI DEROGHE E VANTAGGI - LEGGE 23 aprile 1981, n. 155

LEGGE 23 aprile 1981, n. 155
Al comma 8 dell'articolo 8 le deroghe previste per dipendenti 
dei  partiti politici e dei sindacati.
Art. 8. 
                       (Contributi figurativi) 
 
  Ai fini del  calcolo  della  retribuzione  annua  pensionabile,  il
valore retributivo da attribuire per ciascuna  settimana  ai  periodi
riconosciuti  figurativamente   per   gli   eventi   previsti   dalle
disposizioni in vigore e' determinato sulla media delle  retribuzioni
settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare  in  cui
si collocano i predetti periodi  o,  nell'anno  di  decorrenza  della
pensione, nel periodo compreso sino alla  data  di  decorrenza  della
pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono  escluse  le  retribuzioni
settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che,  in
base  alle  disposizioni  vigenti,  danno  diritto  all'accredito  di
contribuzione  figurativa  o  per  i  trattamenti   di   integrazione
salariale. 
  Nei  casi  in  cui  nell'anno  solare  non  risultino  retribuzioni
effettive,  il  valore   retributivo   da   attribuire   ai   periodi
riconosciuti figurativamente e' determinato con riferimento  all'anno
solare  immediatamente  precedente  nel  quale  risultino   percepite
retribuzioni  in  costanza  di  lavoro.  Per  i   periodi   anteriori
all'iscrizione nell'assicurazione  generale  obbligatoria  il  valore
retributivo  da  attribuire  e'  determinato  con  riferimento   alla
retribuzione  percepita   nell'anno   solare   in   cui   ha   inizio
l'assicurazione. 
  Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al  primo  comma  sia
richiesto  il  riconoscimento  figurativo   ad   integrazione   della
retribuzione, la media retributiva dell'anno  solare  e'  determinata
escludendo le retribuzioni settimanali percepite in  misura  ridotta.
In  tale  ipotesi  ciascuna  settimana  a  retribuzione  ridotta   e'
integrata figurativamente fino a concorrenza del  valore  retributivo
riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione,  ai  sensi
dei precedenti commi. ((5)) 
  I periodi di sospensione, per i  quali  e'  ammessa  l'integrazione
salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del
diritto alla pensione per l'invalidita' la vecchiaia ed i  superstiti
e per la determinazione  della  sua  misura.  Per  detti  periodi  il
contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione  cui
e' riferita l'integrazione salariale. 
  Le somme occorrenti alla copertura della  contribuzione  figurativa
relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario,  per
i quali e' ammessa l'integrazione salariale, sono versate,  a  carico
della Cassa  integrazione  guadagni,  al  Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti. 
  Il datore di lavoro e' tenuto a fornire i  dati  necessari  per  il
calcolo dei valori retributivi di cui  ai  precedenti  commi  secondo
criteri  e  modalita'  stabiliti  dal  consiglio  di  amministrazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. 
  Per gli operai agricoli dipendenti, ai  fini  della  determinazione
dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo
della  retribuzione  annua   pensionabile   ciascuna   settimana   di
contribuzione figurativa e' pari a sei giornate. La  retribuzione  da
calcolare per  ciascuna  giornata  e'  quella  determinata  ai  sensi
dell'articolo 28 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i  periodi
riconosciuti figurativamente. 
[deroghe comma 1]
  In deroga a quanto previsto dal primo comma del  presente  articolo
ai lavoratori collocati in  aspettativa  ai  sensi  dell'articolo  31
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e  successive  modificazioni,  le
retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della  pensione  sono
commisurate   alla   retribuzione   della   categoria   e   qualifica
professionale posseduta dall'interessato al momento del  collocamento
in aspettativa e  di  volta  in  volta  adeguate  in  relazione  alla
dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e  qualifica.
Per i lavoratori collocati in aspettativa da partiti  politici  o  da
organizzazioni  sindacali,  che   non   abbiano   regolato   mediante
specifiche normative interne o contrattuali il trattamento  economico
del personale, si prendono in  considerazione  ai  fini  predetti  le
retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per
gli impiegati delle imprese metalmeccaniche. 
  Restano ferme in materia  le  disposizioni  dell'articolo  1  della
legge 15 febbraio 1974 n. 36, e della legge 10 marzo 1955, n.  96,  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche  per
il  trasferimento   dei   contributi   figurativi   ad   altri   enti
previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo  l'entrata
in vigore della presente legge. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 12 settembre 1983,  n.  463  convertito  con  modificazioni
dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 ha disposto che  "il  quarto  comma
dell'articolo 8 della legge 23  aprile  1981,  n.  155,  deve  essere
interpretato nel senso che i periodi di sospensione e  di  lavoro  ad
orario  ridotto  successivi  ai  6   settembre   1972,   ammessi   ad
integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio ai fini del
diritto e della misura delle pensioni e dei supplementi  di  pensione
da liquidare a carico dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti con decorrenza successiva
all'entrata in vigore della stessa legge  23  aprile  1981,  n.  155,
nonche' ai fini dei  trasferimenti  contributivi  di  cui  all'ultimo
comma del predetto  articolo  8.  Per  detti  periodi  il  contributo
figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferita
l'integrazione salariale, dedotta quella corrisposta  dal  datore  di
lavoro per gli stessi periodi". 

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